statuto   

STATUTO DELLA

ASSOCIAZIONE ASSIEME

- Associazione del Volontariato di utilità sociale -

 

 

 

 

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SEDE

 

Art. 1 - L'Associazione ha la denominazione "ASSIEME - Associazione del Volontariato di utilità sociale".

 

Art. 2 - La sede dell'Associazione è in Calenzano (Firenze), via G. Puccini n.79.

 

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

 

Art. 3 - L'Associazione si propone di attivare e organizzare forme di volontariato al fine di promuovere le cultura della solidarietà ed elevare la condizione sociale, culturale e ambientale attraverso le realizzazione di precisi progetti di utilità sociale. Oggetto dei progetti possono essere:

a) iniziative a favore di singoli, gruppi, popoli, paesi in gravi condizioni di fame, miseria, malattie, catastrofi, guerre oppressione o quanto altro può determinare stato di difficoltà e disagio;

b) interventi per favorire l'inserimento e combattere l'emarginazione degli immigrati extracomunitari e di altre minoranze etniche;

c) attività di sostegno contro l'emarginazione creata dalla disoccupazione, contro il disagio del mondo giovanile e le tossicodipendenze, la solitudine e l'abbandono degli anziani, dei minori e degli handicappati;

d) la tutela, cura e valorizzazione del territorio e dei beni ambientali da attuarsi attraverso accordi con gli enti preposti;

e) animazione culturale e gestione di attività in collaborazione con altre associazioni o enti.

 

TITOLO III

MEZZI FINANZIARI

 

Art. 4 - Alla realizzazione dei progetti e alle spese inerenti i compiti istituzionali, l'Associazione provvede con:

a) i contributi degli associati;

b) contributi da privati;

c) introiti derivanti dalle attività gestite;

d) contributi di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;

e) donazioni o lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni.

Viene tassativamente esclusa ogni finalità di lucro. L'Associazione si riserva di compiere tutte quelle operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriali, commerciali, finanziarie necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi fissati, od attinenti ai medesimi.

 

 

 

TITOLO IV

ASSOCIATI

 

Art. 5 - Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne facciano richiesta al Presidente il quale la sottoporrà al Consiglio dell'Associazione. Per essere ammessi occorre aver superato il 14° anno di età e versare la tassa di iscrizione stabilita di anno in anno dall'Assemblea dei Soci.

 

Art. 6 - Ogni socio può proporre al Consiglio dell'Associazione uno o più progetti. Il Consiglio dell'Associazione, valutate la coerenza del progetto con gli scopi dell'Associazione definisce gli obiettivi, i tempi, il piano finanziario e le modalità di attuazione.

 

Art. 7 - Il socio contribuisce alla realizzazione dei progetti attraverso:

a) l'impegno diretto nel progetto stesso;

b) il lavoro volontario nelle attività gestite dall'Associazione;

c) il contributo finanziario.

L'attività del volontariato svolta dal socio non è in alcun modo retribuita. Al volontario possono soltanto essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i limiti definiti dal Consiglio. L'Associazione provvede ad assicurare il socio che presta attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa.

 

TITOLO V

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

Art. 8 - Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente ed il Vicepresidente;

d) il Collegio dei Garanti.

 

Art. 9 - Sono compiti dell'Assemblea dei soci:

a) eleggere fra gli associati il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci;

b) determinare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, nel rispetto delle finalità statutarie;

c) approvare il bilancio annuale, dal quale esplicitamente risultino i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

 

Art. 10 - L'avviso di convocazione dell'Assemblea contenente l'Ordine del Giorno viene apposto presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea stessa.

 

Art. 11 - L'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione quando è presente almeno la maggioranza dei soci, e in seconda qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento dell'Associazione o su modifiche statuarie le deliberazioni debbono essere assunte con il consenso dei due terzi dei partecipanti.

 

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a venti membri e dura in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vicepresidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritiene utile, o quando ne è stata fatta domanda da almeno tre consiglieri. Le sue adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

I soci eletti nel Consiglio Direttivo, il presidente ed il Vicepresidente non percepiscono alcun compenso o indennità di carica.

 

Art. 13 - Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

Il Presidente - e quando da questi espressamente delegato il Vicepresidente - ha i seguenti poteri:

a) la rappresentanza legale dell'Associazione e la supervisione di tutta l'attività organizzativa ed amministrativa;

b) la stipulazione degli atti e l'adozione di provvedimenti relativi a tutti gli altri affari ed interessi della associazione;

c) la rappresentanza a tutti gli effetti dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Nello svolgimento del suo potere il Presidente - o il Vicepresidente - deve attenersi alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

 

Art. 14 - Il Collegio dei Garanti si compone di tre membri anche non soci e dura in carica tre anni. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio assiste alle riunioni del Consiglio dell'Associazione.

 

Art. 15 - Il Collegio dei Garanti controlla l'amministrazione dell'Associazione e vigila sull'osservanza dello Statuto. I soci debbono rimettere al Collegio Sindacale la risoluzione delle loro controversie con l'Associazione ed i suoi organi decisionali ed esecutivi. I Garanti decidono quali arbitri amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalità.

 

TITOLO VI

LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

 

Art. 16 - L'Assemblea decide, in caso di necessità, sulla liquidazione dell'Associazione.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 17 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente C.C. circa le associazioni non riconosciute.

 

 

 

 

 

 

Registrato a Firenze il 28 ottobre 1991 al n. 6725