statuto
STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE ASSIEME
- Associazione del Volontariato di utilità sociale -
TITOLO I
DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1 - L'Associazione ha la denominazione "ASSIEME - Associazione del Volontariato di utilità sociale".
Art. 2 - La sede dell'Associazione è in Calenzano (Firenze), via G. Puccini n.79.
TITOLO II
SCOPO E OGGETTO
Art. 3 - L'Associazione si propone di attivare e organizzare forme di volontariato al fine di promuovere le cultura della solidarietà ed elevare la condizione sociale, culturale e ambientale attraverso le realizzazione di precisi progetti di utilità sociale. Oggetto dei progetti possono essere:
a) iniziative a favore di singoli, gruppi, popoli, paesi in gravi condizioni di fame, miseria, malattie, catastrofi, guerre oppressione o quanto altro può determinare stato di difficoltà e disagio;
b) interventi per favorire l'inserimento e combattere l'emarginazione degli immigrati extracomunitari e di altre minoranze etniche;
c) attività di sostegno contro l'emarginazione creata dalla disoccupazione, contro il disagio del mondo giovanile e le tossicodipendenze, la solitudine e l'abbandono degli anziani, dei minori e degli handicappati;
d) la tutela, cura e valorizzazione del territorio e dei beni ambientali da attuarsi attraverso accordi con gli enti preposti;
e) animazione culturale e gestione di attività in collaborazione con altre associazioni o enti.
TITOLO III
MEZZI FINANZIARI
Art. 4 - Alla realizzazione dei progetti e alle spese inerenti i compiti istituzionali, l'Associazione provvede con:
a) i contributi degli associati;
b) contributi da privati;
c) introiti derivanti dalle attività gestite;
d) contributi di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
e) donazioni o lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni.
Viene tassativamente esclusa ogni finalità di lucro. L'Associazione si riserva di compiere tutte quelle operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriali, commerciali, finanziarie necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi fissati, od attinenti ai medesimi.
TITOLO IV
ASSOCIATI
Art. 5 - Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne facciano richiesta al Presidente il quale la sottoporrà al Consiglio dell'Associazione. Per essere ammessi occorre aver superato il 14° anno di età e versare la tassa di iscrizione stabilita di anno in anno dall'Assemblea dei Soci.
Art. 6 - Ogni socio può proporre al Consiglio dell'Associazione uno o più progetti. Il Consiglio dell'Associazione, valutate la coerenza del progetto con gli scopi dell'Associazione definisce gli obiettivi, i tempi, il piano finanziario e le modalità di attuazione.
Art. 7 - Il socio contribuisce alla realizzazione dei progetti attraverso:
a) l'impegno diretto nel progetto stesso;
b) il lavoro volontario nelle attività gestite dall'Associazione;
c) il contributo finanziario.
L'attività del volontariato svolta dal socio non è in alcun modo retribuita. Al volontario possono soltanto essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i limiti definiti dal Consiglio. L'Associazione provvede ad assicurare il socio che presta attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa.
TITOLO V
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 8 - Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente ed il Vicepresidente;
d) il Collegio dei Garanti.
Art. 9 - Sono compiti dell'Assemblea dei soci:
a) eleggere fra gli associati il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci;
b) determinare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, nel rispetto delle finalità statutarie;
c) approvare il bilancio annuale, dal quale esplicitamente risultino i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
Art. 10 - L'avviso di convocazione dell'Assemblea contenente l'Ordine del Giorno viene apposto presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea stessa.
Art. 11 - L'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione quando è presente almeno la maggioranza dei soci, e in seconda qualunque sia il numero degli associati presenti.
Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento dell'Associazione o su modifiche statuarie le deliberazioni debbono essere assunte con il consenso dei due terzi dei partecipanti.
Art. 12 - Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a venti membri e dura in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vicepresidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritiene utile, o quando ne è stata fatta domanda da almeno tre consiglieri. Le sue adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
I soci eletti nel Consiglio Direttivo, il presidente ed il Vicepresidente non percepiscono alcun compenso o indennità di carica.
Art. 13 - Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.
Il Presidente - e quando da questi espressamente delegato il Vicepresidente - ha i seguenti poteri:
a) la rappresentanza legale dell'Associazione e la supervisione di tutta l'attività organizzativa ed amministrativa;
b) la stipulazione degli atti e l'adozione di provvedimenti relativi a tutti gli altri affari ed interessi della associazione;
c) la rappresentanza a tutti gli effetti dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Nello svolgimento del suo potere il Presidente - o il Vicepresidente - deve attenersi alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Art. 14 - Il Collegio dei Garanti si compone di tre membri anche non soci e dura in carica tre anni. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio assiste alle riunioni del Consiglio dell'Associazione.
Art. 15 - Il Collegio dei Garanti controlla l'amministrazione dell'Associazione e vigila sull'osservanza dello Statuto. I soci debbono rimettere al Collegio Sindacale la risoluzione delle loro controversie con l'Associazione ed i suoi organi decisionali ed esecutivi. I Garanti decidono quali arbitri amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalità.
TITOLO VI
LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 16 - L'Assemblea decide, in caso di necessità, sulla liquidazione dell'Associazione.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 17 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente C.C. circa le associazioni non riconosciute.
Registrato a Firenze il 28 ottobre 1991 al n. 6725
